RECEPITA IN ITALIA LA DIRETTIVA 2004/108/CE

2004/108/CE





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Con il D.Lgs. n. 194/2007 è stata finalmente recepita anche in Italia la Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 261 del 9.11.2007; il testo del decreto è direttamente scaricabile dal sito del Parlamento).

La direttiva 2004/108/CE è entrata in vigore in tutta l’Unione Europea a partire dal 20 luglio 2007, per cui il recepimento italiano, ritardato, entra immediatamente in vigore.
Il D.Lgs. n. 194/07 (così come la Direttiva europea) costituisce una revisione completa e un miglioramento complessivo della precedente legislazione in materia di compatibilità elettromagnetica (D.Lgs. 615/96 ora abrogato).

Sono confermati i principi e gli adempimenti tecnici e procedurali già in vigore.
Di seguito si riportano in sintesi le principali innovazioni:

  • Per quanto riguarda gli impianti fissi (cioè quelli situati in luoghi prestabiliti e non rimovibili) i requisiti essenziali fanno riferimento unicamente alle regole d’ingegneria industriale che devono essere documentate da una persona responsabile e la relativa documentazione va tenuta a disposizione delle Autorità.
  • Sono invece previste semplificazioni per gli apparecchi destinati unicamente ad essere integrati in impianti fissi, in un luogo prestabilito
  • Non è più prevista la figura del “competent body”, ma solo quella dell’organismo notificato per cui il fabbricante, per dimostrare la conformità dei propri apparecchi, ha la possibilità di scegliere fra le seguenti opzioni:
    • utilizzare risultati di calcoli progettuali, esami effettuati, rapporti di prova (non più, obbligatoriamente, realizzati da un “competent body” ma da un laboratorio “di fiducia”), ecc.;
    • ricorrere ad un organismo notificato che rilascia una dichiarazione di conformità
  • Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto o numero di serie o informazioni simili nonché è accompagnato dal nome e indirizzo del fabbricante e, se proviene da fuori Unione Europea, dal nome e indirizzo dell’importatore o del rappresentante autorizzato.
  • Sono obbligatorie informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare, redatte in lingua italiana

Le novità maggiori, comunque, riguardano le “verifiche e i controlli” che possono essere effettuati presso il fabbricante, gli importatori, i grossisti, i commercianti oppure presso gli impianti fissi o gli utilizzatori, in caso di disturbi alle reti di telecomunicazione.
A tal fine, il personale di controllo può:

  • accedere ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e agli impianti fissi
  • prelevare campioni, a titolo gratuito, presso la catena di commercializzazione
  • addebitare le spese per l’esecuzione di tali prove al responsabile dell’immissione sul mercato, qualora siano accertate irregolarità

Sono previste sanzioni amministrative per tutta la filiera interessata (fabbricanti, distributori, commercianti, installatori/utilizzatori), in caso di prodotti non conformi, fino a € 24.000,00.

Per cercare di chiarire i dubbi e per supportare l’applicazione di questa normativa, l’Unione Europea ha predisposto una corposa Guida in inglese) che può essere scaricata da ec.europa.eu

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