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Sospensione dell'attività imprenditoriale: chiarimenti

 
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QualitiAmo - Stefania
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MessaggioInviato: Mar Ott 28, 2008 11:55 am    Oggetto: Sospensione dell'attività imprenditoriale: chiarimenti Rispondi citando

(Fonte: Consulenti del lavoro)

Il sito consulentidellavoro.it (portale ufficiale della categoria) riporta un chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale sulla base della direttiva Sacconi (all’articolo 14 del dlgs n. 81/2008 -TU sicurezza) che ha impartito nuove istruzioni in particolare sull’esercizio discrezionale degli ispettori del potere di adottare il provvedimento.

Circa l’istituto della sospensione dell’attività di impresa, il Ministero nella nota protocollo n.13270 del 2 ottobre 2008, precisa che il relativo provvedimento potrà essere adottato “normalmente dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo”. Disposizione che non riguarda le micro imprese con un solo dipendente irregolare.

Si legge sul sito che “la direttiva sulle ispezioni del 18.9.2008 spiega che al fine di non creare «intollerabili discriminazioni» e di «non punire esasperatamente le micro-imprese» la «discrezionalità dell’ispettore nell’adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un’ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori».

Pertanto, suggerisce agli ispettori di adottare la sospensione normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel quale caso l’ordine di sospensione va impartito con decorrenza immediata.

Non solo. La direttiva, inoltre, spiega che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non sono sussistenti di regola i requisiti di tutela di cui al TU sicurezza idonei a sfociare nel provvedimento di sospensione. In altre parole stabilisce l’esclusione dell’applicazione del provvedimento di sospensione alle micro-imprese con un lavoratore in nero”.

Il ministero del lavoro, interpellato in ordine alla decorrenza delle novità, spiega che la direttiva è pienamente operativa e che, pertanto, il personale ispettivo è già tenuto a uniformarsi a quanto dalla stessa previsto. Ciò vale anche per quanto riguarda l’istituto della sospensione, in attesa di nuove e più puntuali indicazioni operative.
Per esempio il ministero dovrà chiarire l’esatta portata della (nuova) ipotesi di esclusione, ossia quella delle micro-imprese. Ciò che serve capire, allora, è come individuare una «micro-impresa». Stando alle indicazioni Ue (raccomandazione n. 361/2003), è tale l’impresa con organico inferiore a 10 persone e con fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro.
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