IL FASCICOLO TECNICO PER I PRODOTTI SOGGETTI ALLA DIRETTIVA MACCHINE

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La PRIMA PARTE ("A") del Fascicolo Tecnico comprende, in particolare:

  • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito dalla Comunità (questi dati compaiono anche nelle istruzioni per l'uso, ma devo essere ripetuti qui
  • i dati di identificazione del prodotto
  • la descrizione del prodotto e la sua destinazione d'uso (questi dati compaiono anche nelle istruzioni per l'uso)
  • il disegno complessivo della macchina e la descrizione delle parti componenti
  • l'elenco delle norme armonizzate (se esistenti) applicate dal fabbricante
  • l'elenco dei requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva presi in considerazione; tali requisiti sono quelli previsti nell'allegato I della Direttiva 897392/CEE e nei relativi richiami delle Direttive che l'hanno modificata ed il cui soddisfacimento è considerato inderogabile per la progettazione e la costruzione della macchina e per la gestione dei rischi residui
  • l'elenco dei pericoli
  • le situazioni nelle quali tali pericoli possono presentarsi
  • le istruzioni per l'uso e manutenzione

La SECONDA PARTE ("B") è costituita, invece, dal Fascicolo completo, comprendente, oltre a quanto contemplato nella parte "A":

  • i rapporti sulle prove effettuate con eventuale riferimento alle norme di prodotto
  • la certificazione dei componenti impiegati nella costruzione della macchina (per esempio, se si tratta di componenti elettronici, la prova della compatibilità elettromagnetica)
  • le note di calcolo riguardanti la stabilità e la resistenza alle sollecitazioni in condizioni di esercizio normale e particolare: sollecitazioni statiche e sollecitazioni dinamiche
  • l'eventuale dichiarazione di conformità a specifiche o norme rilasciata dal fabbricante dei componenti
  • gli schemi dei circuiti di comando (elettrici, pneumatici, idraulici)
  • gli schemi e le linee di adduzione del vapore e dei combustibili (liquidi e/o gassosi)
  • la valutazione dei rischi
  • la determinazione del possibile danno che può essere provocato nel caso si verifichi l'evento ipotizzato come pericolo
  • l'elenco delle soluzioni adottate per prevenirlo
  • gli eventuali certificati di prova rilasciati da un organismo o un laboratorio competente o notificato
  • le descrizioni dei prodotti e dei processi utilizzati
  • nel caso l'azienda sia certificata, potrebbe essere inserito anche il Manuale della Qualità e/o copia del certificato

Attenzione! L'obbligo di mettere a disposizione il fascicolo Tecnico incombe anche su chi costruisce la macchina per uso proprio o su chi assembla macchine o parti di macchine di origini diverse.
Chiunque realizzi una di tali attività si assume le responsabilità proprie del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e deve quindi controllare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva e disporre del Fascicolo Tecnico o, quando mancante, costruirne uno lui stesso.

PER SAPERNE DI PIU':

Direttiva macchine: Introduzione
Direttiva macchine: definizioni
Direttiva macchine: La certificazione di prodotto
Direttiva macchine: definizioni
Direttiva macchine: istruzioni per l'uso
Direttiva macchine: definizioni
Direttiva macchine: La dichiarazione e la certificazione di conformità
Direttiva macchine: Il fascicolo tecnico
Direttiva macchine: istruzioni per l'uso
Direttiva macchine: la marcatura CE
La nuova Direttiva macchine


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