LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO LA DIRETTIVA MACCHINE

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Con la nuova Direttiva Macchine l'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" (quelle regolate dall'Allegato IV) è stato oggetto di diverse modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV, infatti, gli Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. "spara chiodi") e altre macchine ad impatto mentre escono dall'elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

Macchine NON in allegato IV

La procedura di Marcatura CE prevede:

  • controllo interno della fabbricazione
  • stesura del Fascicolo Tecnico (per le macchine si parla di fascicolo Tecnico, per le quasi-macchine di Documentazione Tecnica Pertinente)
  • archiviazione del Fascicolo a disposizione delle autorità per almeno 10 anni dalla data dell'ultimo prodotto immesso sul mercato
  • redazione da parte del fabbricante, per ciascun modello, della Dichiarazione di conformità sulla base delle prove eseguite
  • libretto d'uso e manutenzione
  • apposizione su ogni prodotto venduto del marchio CE

Macchine in allegato IV

Si distinguono due casi:

  • macchine costruite conformemente alle norme armonizzate + tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute: il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:
    • la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII);
    • la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
    • la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X)
  • macchine costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate + le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione: il fabbricante applica una delle procedure seguenti:
    • procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), pi il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
    • la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X)

    la procedura di Marcatura CE prevede:

    • stesura del Fascicolo Tecnico
    • esame per la certificazione CE
    • archiviazione del Fascicolo a disposizione delle autorità per almeno 10 anni dalla data dell'ultimo prodotto immesso sul mercato
    • trasmissione da parte del fabbricante, per ciascun modello, di copia della Certificazione di conformità rilasciato dall'Organismo Notificato assieme alla dichiarazione di conformità
    • libretto d'uso e manutenzione
    • apposizione su ogni prodotto venduto del marchio CE

    La parte del Fascicolo Tecnico che si deve generalmente presentare all'Organismo Notificato è la prima parte (indicata come PARTE "A") insieme alla domanda di esame

    • per l'archiviazione o
    • per la sua attestazione di adeguatezza alle norme armonizzate di riferimento o
    • per l'eventuale esame per la certificazione CE del tipo

PER SAPERNE DI PIU':

Direttiva macchine: Introduzione
Direttiva macchine: definizioni
Direttiva macchine: La certificazione di prodotto
Direttiva macchine: definizioni
Direttiva macchine: istruzioni per l'uso
Direttiva macchine: definizioni
Direttiva macchine: La dichiarazione e la certificazione di conformità
Direttiva macchine: Il fascicolo tecnico
Direttiva macchine: istruzioni per l'uso
Direttiva macchine: la marcatura CE
La nuova Direttiva macchine


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