NORME SETTORE ALIMENTARE: GUIDA ALLE SIGLE DELLA QUALITA'
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Tutta l'europa è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari. Quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali, però, si trova in un mercato nel quale altri prodotti si definiscono altrettanto genuini e che magari ostentano lo stesso nome.
La concorrenza sleale che ne può derivare, allora, allo stesso tempo scoraggia i produttori, costretti a confrontarsi ad armi impari, e risulta fuorviante per i consumatori, tratti in inganno per trarne profitto offrendo copie scadenti del prodotto originale. Per far fronte a tutto ciò, nel 1992 la comunità europea ha creato il sistema delle dop, delle igp e delle stg, per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.
Ecco una guida alla lettura delle sigle della qualità agroalimentare.
DOP
Per denominazione di origine protetta, dop, si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare.
Il prodotto tutelato deve essere originario dell'area in questione e le sue qualità e caratteristiche devono essere essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico.
Non solo: sono rilevanti i fattori naturali e umani dell'area, all'interno della quale devono avvenire anche la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto tutelato.
IGP
Per indicazione geografica protetta, igp, si intende il nome di una regione, di un luogo determinati o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare, così come per le dop.
Nel caso delle igp, però, il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto, che deve peraltro godere di una certa fama. Il prodotto tutelato deve essere originario dell'area in questione, area responsabile di una determinata qualità, o della reputazione o di almeno un'altra caratteristica.
STG
La specialità tradizionale garantita, stg, non fa invece riferimento a un'origine, ma vuole valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.
In ogni caso, comunque, non può essere registrata una denominazione che risulti in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, con il risultato di indurre il pubblico in errore sulla vera origine del prodotto e sulle sue caratteristiche.
COME NASCONO DOP E IGP
Può essere protetta con i marchi europei dop e igp una gran varietà di prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana e alcune derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli e per i quali l'indicazione geografica ha una certa importanza commerciale.
Esempi possono essere le birre, bevande a base di estratti di piante, prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria. Sono inclusi nell'elenco anche alcuni prodotti non destinati all'alimentazione umana, come gli olii essenziali e i fiori. Il regolamento non si applica al settore vitivinicolo, ai quali è riservata una normativa distinta. Non possono essere registrate denominazione divenute generiche.
Per ottenere una certificazione, un gruppo di produttori deve definire il prodotto sulla base di dati precisi e trasmettere la domanda all'autorità nazionale competente che, nel caso italiano, è il ministero delle politiche agricole.
La richiesta di tutela del prodotto presentata al ministero delle politiche agricole è quindi trasmessa alla comunità europea: se soddisfa i requisiti fissati, una prima pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee informerà tutte le persone interessate nell'unione. In mancanza di obiezioni, il nome del prodotto protetto verrà pubblicato definitivamente sulla gazzetta ufficiale.
Per evitare fenomeni di speculazione, la domanda può essere presentata solo per i prodotti agricoli o alimentari che producono o ottengono.
In casi eccezionali e debitamente giustificati sono autorizzate a presentare una domanda di registrazione anche le persone fisiche o giuridiche. Un caso potrebbe essere quello dell'unico produttore in attività in una zona geografica, delimitata e peculiare, al momento della presentazione della domanda, purchè usi metodi locali, leali e costanti e il risultato abbia caratteristiche che lo distinguono.
Per beneficiare di una dop o di una igp i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare, spiega il regolamento.
Il disciplinare stabilito dall'unione europea per la tutela dei prodotti agroalimentari gioca un ruolo essenziale nella procedura perchè deve permettere di verificare se le conddizioni per la registrazione sono state rispettate, e rappresenta un codice di autodisciplina al quale tutti i produttori devono attenersi per poter utilizzare la denominazione.
E' un vero e proprio patto di garanzia.
Il regolamento precisa le informazioni che devono essere indicate nel disciplinare. Il nome del prodotto, innanzi tutto, obbligatorio per le igp, mentre per le dop è prevista una deroga. Il nome geografico deve corrispondere il più possibile all'area di produzione del prodotto, anche se è possibile che la zona di produzione sia più ampia o più stretta di quella amministrativa. Si possono anche aggiungere menzioni aggiuntive (fresco, stagionato, da latte, leggero, da taglio).
C'è poi la vera e propria carta d'identità del prodotto, nella quale il disciplinare registra caratteristiche, area d'origine e testimonianze storiche. Si parte con le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche, micorbiologiche del prodotto: sapore, colore, consistenza, profilo sensoriale, ma anche imballaggio, presentazione e condizioni di vendita (affettato) completano la lista. La zona geografica va individuata il più precisamente possibile, a livello di comuni, ad esempio.
Nelle dop tutte le fasi di produzione devono avvenire nella zona delimitata, mentre per le igp basta solo una fase, generalmente l'ultima (ad esempio la coscia di maiale che può diventare prosciutto in una zona molto distante da quella d'origine). Inoltre, in linea di principio, per una dop l'individuazione della zona si basa sul fatto che quell'area è oggettivamente vocata per quella determinata produzione, mentre per una igp si può fondare sulla tradizione.
C'è poi la 'prova dell'origine, che si basa sulla tracciabilità e sulla prova storica della sua origine geografica. Il disciplinare deve poi riportare la descrizione del metodo di produzione, la parte più tecnica della domanda, che deve coprire tutte le tappe del processo. Per un animale vanno descritti quindi la razza, il tipo di allevamento, l'alimentazione, l'età; per un prodotto vegetale servono la varietà, le date di semina e raccolta, i metodi, lo stoccaggio; per un prodotto le materie prime, i processi di fabbricazione (salagione, stagionatura, essiccamento eccetera).
Ma uno degli elementi fondamentali della domanda di registrazione è, come si intusce, è quello delle denominazioni d'origine, ed è anche uno degli aspetti per i quali si incontrano maggiori difficoltà nella stesura e nell'istruzione della domanda. Per diverse domande italiane molti dei problemi, ad esempio, derivano proprio dalla debolezza delle argomentazioni su questa materia.
Il punto è dimostrare come un dato prodotto originario di una certa zona possieda delle qualità e caratteristiche proprie dovute essenzialmente o esclusivamente a tale origine, e legate ai locali fattori umani e naturali.
Per dimostrare la forte correlazione richiesta fra l'ambiente e il prodotto sono necessari riferimenti bibliografici, analisi fisico-chimiche e sensoriali, sondaggi tra i produttori e ogni elemento obbiettivo utile a giustificare l'obbligo di effettuare le operazioni nella zona individuata.
Infine, il disciplinare deve riportare l'organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche del rispetto delle norme che riporta, le esigenze nazionali particolari e l'etichettatura, redatta in base alle leggi nazionali. Il disciplinare, infine, va riassunto in una scheda, di particolare importanza, visto che è l'unico documento pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
La procedura di registrazione si articola a un livello nazionale e a uno comunitario. A livello nazionale, la domanda di riconoscimento di una dop o di una igp deve essere presentata al ministero delle politiche agricole (fatte salve le prerogative di regioni e province autonome). Il mipaaf verifica entro 30 giorni la legittimazione del soggetto richiedente, poi comunica l'inizio del procedimento o indica gli eventuali problemi.
Dopo verifiche tecniche di un istituto competente sul prodotto agroalimentare di cui si vuole la tutela, in caso di parere positivo avviene la pubblicazione della proposta di disciplinare sulla gazzetta ufficiale: trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, in mancanza di osservazioni o una volta che queste siano state risolte, avviene la notifica alla commissione europea della richiesta di registrazione.
Entro un termine di sei mesi la commissione verifica la completezza della documentazione: se i requisiti necessari ci sono tutti, pubblica sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee gli estremi della domanda. Se la domanda non viene respinta e nei sei mesi successivi alla pubblicazione alla commissione non viene notificata nessuna dichiarazione di opposizione, la denominazione viene iscritta nel registro.
Con la registrazione gli effetti giuridici sono rilevanti: solo i produttori della zona geografica che rispettano le condizioni del disciplinare hanno il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione (non solo i promotori), sono vietate le pratiche che echeggiano all'igp per godere del prestigio che dalla sua reputazione deriva, vietate usurpazioni, imitazioni, evocazioni ma anche traduzioni da altre lingue e espressioni come genere, metodo, tipo, imitazione o simile e ogni altra pratica suscettibile di indurre il pubblico in errore circa la vera origine del prodotto.
(Fonte: Commissione Europea)
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